COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDENSE XIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI IVANO E L’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 28 DEL 1°.2.2007 (Gara: PROGINF – LIDENSE XIII del 28.1.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDENSE XIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI IVANO E L’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 28 DEL 1°.2.2007 (Gara: PROGINF – LIDENSE XIII del 28.1.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni impugnate, minimizzando gli avvenimenti e chiedendo nelle conclusioni una riduzione dei provvedimenti adottati dal Giudice sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe; considerato che il referto di gara costituisce fonte di prova privilegiata; rilevato però che per quanto attiene alle sanzioni adottate a carico del calciatore ALLEGRINI IVANO e dell’ammenda comminata, le stesse possono essere lievemente ridimensionate secondo il dispositivo, tenendo conto dei fatti descritti e di talune considerazioni a discarico portate dalla reclamante; detto ciò, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla Società LIDENSE XIII e di ridurre la squalifica del calciatore ALLEGRINI IVANO da 3 a 2 giornate e di ridurre l’ammenda € 400,00 a € 250,00. La tassa reclamo si restituisce.
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