COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TRIAENA MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORIGA DAVIDE E MONTALTO DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’1.2.2007 (Gara: TRIAENA MANZIANA – MARTA del 28.1.2007 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TRIAENA MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORIGA DAVIDE E MONTALTO DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’1.2.2007 (Gara: TRIAENA MANZIANA – MARTA del 28.1.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni poste in essere dall’U.S.D. TRIAENA MANZIANA con il presente ricorso non sono assumibili, a parere di questa Commissione Disciplinare, in quanto dal referto arbitrale, che giova rammentare è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, emerge quanto segue: il calciatore Montalto DANILO, dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro, gli rivolgeva dapprima espressioni irriguardose, accompagnando la disapprovazione con un lungo applauso ironico, ed all’atto dell’espulsione gli indirizzava offese; per quanto attiene il calciatore LORIGA DAVIDE, lo stesso colpiva intenzionalmente con un calcio da dietro un avversario, e alla notifica dell’espulsione offendeva uno dei due assistenti arbitrali. Alla luce di quanto sopra descritto, appare evidente che le sanzioni irrogate dal competente Giudice Sportivo sono da considerarsi congrue rispetto al comportamento tenuto dai calciatori indicati in epigrafe; detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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