COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’ADDEZIO FABRIZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’1.2.2007 (Gara: VALLERANESE CALCIO 2000 – 2001 TUSCIA del 28.1.2007 – Campionato I Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’ADDEZIO FABRIZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’1.2.2007 (Gara: VALLERANESE CALCIO 2000 – 2001 TUSCIA del 28.1.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il calciatore D’ADDEZIO FABRIZIO nel proprio ricorso non pone argomenti tali per una richiesta di modifica della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. L’arbitro nel proprio rapporto, che come più volte detto è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, precisa che il D’ADDEZIO, a fine gara, gli si avvicinava minacciandolo ed offendendolo pesantemente. Appare quindi evidente a questa Commissione Disciplinare che la sanzione comminata al calciatore citato in premessa sia da ritenersi del tutto congrua, rispetto al comportamento tenuto in campo dal calciatore D’ADDEZIO. Detto ciò DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore D’ADDEZIO FABRIZIO confermandogli la squalifica di 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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