COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAINT PATRICK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 25.1.2007 (Gara: OLIMPICA – SAINT PATRICK del 20.1.2007 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAINT PATRICK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 25.1.2007 (Gara: OLIMPICA – SAINT PATRICK del 20.1.2007 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che il dirigente della Società SAINT PATRICK, in sede di audizione, confermava integralmente quanto riportato nel reclamo precisando che il gesto del calciatore MARTELLACCI MARCELLO di bloccare il polso dell’arbitro è stato puramente istintivo, allo scopo di farlo recedere dal provvedimento che stava per adottare nei confronti del proprio allenatore, senza tra l’altro che l’arbitro stesso, nella circostanza, subisse alcun danno fisico; chiede la ricorrente nelle conclusioni una riduzione della sanzione comminata al calciatore MARTELLACCI MARCELLO. In effetti, questa Commissione Disciplinare, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ha potuto constatare la perfetta rispondenza tra quanto sostiene la reclamante e quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto. Non si è trattato quindi di un gesto violento o aggressivo che ha causato danni all’arbitro ma puramente di un gesto istintivo con il quale il calciatore in questione intendeva fermare con la sua mano il polso dell’arbitro per farlo recedere sulla decisione sanzionatoria che stava per adottare nei confronti del proprio allenatore. Sono quindi, a parere di questa Commissione, assumibili le doglianze avanzate dalla Società SAINT PATRICK e quindi riportare il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del MARTELLACCI entro limiti di minore gravità; in conseguenza di ciò DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla Società SAINT PATRICK riducendo la squalifica del calciatore MARTELLACCI MARCELLO dal 30.5.2007 al 31.3.2007. La tassa reclamo va restituita.
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