COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROTA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL1°.2.2007 (Gara: BOREALE – LA STORTA del 28.1.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROTA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL1°.2.2007 (Gara: BOREALE – LA STORTA del 28.1.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società pone in evidenza nel proprio ricorso una eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore MARCO ROTA in relazione al comportamento tenuto dallo stesso; contesta l’U.S. BOREALE la sproporzione della squalifica, ponendo all’attenzione di questo Organo Giudicante che il calciatore, dopo essersi allontanato dal terreno di giuoco, si poneva per breve tempo dietro la rete di recinzione da dove contestava alcune decisioni dell’arbitro, senza però profferire insulti al suo indirizzo. L’arbitro nel proprio rapporto non indica quali tipi di insulti sono stati rivolti dal calciatore al suo indirizzo, pertanto questa Commissione, considerata anche la distanza esistente tra il calciatore – che si trovava fuori la rete di recinzione – e l’arbitro dentro il campo di giuoco, può ragionevolmente ritenere che si sia trattato di contestazioni verbali in ordine ad alcune decisioni tecniche adottate in campo dall’arbitro. Per tale motivo, si ritiene che la sanzione comminata al calciatore in questione possa essere lievemente ridimensionata, pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ROTA MARCO da 3 a 2 giornate di gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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