COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI TEXO ONLUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CAPARELLI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DEL 1°.2.2007
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI TEXO ONLUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CAPARELLI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DEL 1°.2.2007
(Gara: AMICI DI TEXO – TOR SAPIENZA del 27.1.2007 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto riportato sul reclamo precisa che il gesto addebitato al calciatore CAPARELLI STEFANO è stato del tutto involontario, dovuto esclusivamente alla stizza momentanea per la partita persa in conseguenza di un calcio di rigore non realizzato.
Pone in evidenza altresì la ricorrente, che durante tutto il corso della gara non ci sono stati provvedimenti disciplinari adottati in campo dall’arbitro oltre quello sopra citato.
Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante, in effetti, risulta l’episodio relativo al calciatore CAPARELLI STEFANO che a fine gara per protesta, volontariamente, calciava da una distanza di circa 10 metri il pallone in direzione dell’arbitro che veniva raggiunto ad un gluteo, senza conseguenze.
Alla luce di quanto sopra, ritenuto che possono ritenersi parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla Società AMICI DI TEXO ONLUS in quanto, in effetti, si può configurare nel comportamento tenuto a fine gara dal calciatore CAPARELLI, sicuramente da censurare, un gesto impulsivo dovuto essenzialmente al disappunto della partita persa e non certo quello di voler volontariamente colpire con una pallonata l’arbitro, considerata anche la distanza di 10 metri esistente tra il calciatore ed il direttore di gara stesso.
Ciò detto, si può ragionevolmente concludere che la sanzione irrogata al calciatore in questione possa essere ricondotta entro limiti di minore entità
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società AMICI DI TEXO ONLUS, riducendo la squalifica del calciatore CAPARELLI STEFANO dal 30.9.2007 al 30.4.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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