COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CIVITELLA D’AGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2011 A CARICO DEL CALCIATORE BRILLO FEDERICO E FINO AL 30/4/2007 A CARICO DEI CALCIATORI ROLLA FRANCESCO E CURCIO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26/1/07 ( Gara: CIVITELLA D’AGLIANO – VITORCHIANO del 24/1/07 – Camp. II Categoria )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. CIVITELLA D'AGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2011 A CARICO DEL CALCIATORE BRILLO FEDERICO E FINO AL 30/4/2007 A CARICO DEI CALCIATORI ROLLA FRANCESCO E CURCIO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26/1/07
( Gara: CIVITELLA D'AGLIANO - VITORCHIANO del 24/1/07 - Camp. II Categoria )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
La reclamante ha escluso nella maniera più assoluta che l'Arbitro sia stato oggetto di un gesto di violenza da parte del giocatore Brillo, e ha contestato altresì che i giocatori Rolla e Curcio abbiano spintonato e minacciato il Direttore di gara, avendo essi soltanto protestato “ nei limiti della civiltà e della correttezza ”. Si è quindi richiesta la revoca delle sanzioni, ovvero una riduzione delle stesse, ritenute eccessive.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, a seguito dell'ammonizione del calciatore n. 6 Allegri Michele, era stato circondato da numerosi giocatori del Civitella, i quali protestavano vivacemente. Subito dopo aveva avvertito un forte colpo alla schiena, che gli aveva provocato intenso dolore; giratosi non appena ricevuto il colpo, egli aveva identificato “ senza dubbio ” quale autore di tale gesto violento, il calciatore Brillo, il quale si trovava dietro di lui e tentava di togliersi la maglia per non farsi identificare. Egli si è dichiarato inoltre certo di essere stato colpito da una ginocchiata, che lo aveva raggiunto al centro della schiena, all'altezza dei reni. L'Arbitro ha anche confermato che i calciatori Rolla e Curcio lo avevano spintonato, senza farlo arretrare, pronunciando contestualmente espressioni offensive e minacciose. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, dopo la sospensione dell'incontro e l'arrivo dei Carabinieri, il Maresciallo, al quale aveva raccontato i fatti, gli aveva chiesto se intendesse presentare querela, ma egli aveva risposto di no. L'Arbitro ha infine precisato non essersi recato al Pronto Soccorso e di essersi limitato ad applicare, per alcuni giorni, una pomata sulla parte dolorante.
Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza dei fatti descritti nel referto, e pertanto, valutate le singole responsabilità, deve considerarsi del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità del gesto di violenza, che peraltro ha causato la sospensione dell'incontro, la sanzione inflitta al calciatore Brillo Federico; dovranno invece essere rivisitate le sanzioni comminate ai calciatori Rolla Francesco e Curcio Francesco, dovendo rapportare le stesse, alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per casi simili ( spinte all'Arbitro, senza conseguenze, in segno di protesta, accompagnate da ingiurie e minacce ).
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di respingere il reclamo relativo al calciatore BRILLO FEDERICO, confermando la squalifica fino al 31 gennaio 2011
di accogliere il reclamo relativo ai calciatori ROLLA FRANCESCO e CURCIO FRANCESCO, riducendo la squalifica dal 30 aprile 2007 al 15 marzo 2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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