COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 E DIFFIDA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 1°.2.2007 (Gara: VIRTUS STRANGOLAGALLI – CITTA’ DI SORA del 28.1.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 E DIFFIDA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 1°.2.2007 (Gara: VIRTUS STRANGOLAGALLI – CITTA’ DI SORA del 28.1.2007 – Campionato di I Categoria) Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la Società CITTA’ DI SORA ha impugnato la sanzione disciplinare relativa all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo competente, in esito agli incidenti avvenuti nella gara descritta in epigrafe. Chiede nelle conclusioni, la ricorrente, l’annullamento o quanto meno la riduzione del provvedimento disciplinare. A sostegno, la Società CITTA’ DI SORA cita una serie di norme regolamentari che il Giudice Sportivo di 1^ grado avrebbe dovuto tener presente, in quanto la maggior parte dei sostenitori presenti alla gara, ha avuto un comportamento ineccepibile, dissociandosi completamente ed esprimendo il proprio dissenso cercando in ogni modo di dissuadere la parte più facinorosa dal perseverare nel comportamento violento. Allega, altresì, al reclamo richiesta al Prefetto di Frosinone ed al Commissariato di P.S. di Sora di una adeguata presenza delle Forze dell’Ordine per la gara indicata in oggetto. Questa Commissione Disicplinare, dopo aver esaminato attentamente le carte in possesso, non può non rilevare i gravi episodi verificatisi nel corso dell’incontro in questione pur apprezzando le iniziative intraprese per tentare di attenuare il comportamento dei sostenitori più facinorosi. L’arbitro nel proprio rapporto, riferisce che durante la gara, sostenitori del CITTA’ DI SORA si arrampicavano sulla rete di recinzione scuotendola e successivamente scuotevano anche il cancello di accesso, per invadere il terreno di giuoco. Facevano altresì esplodere potenti petardi, uno dei quali raggiungeva il settore di sostenitori locali, creando panico tra gli stessi che fuggivano abbandonando gli spalti. A fine gara, il responsabile dell’ordine pubblico mostrava all’arbitro alcuni petardi sequestrati ai tifodi del CITTA’ DI SORA, nonché un referto medico attenstante un ematoma occorso ad un giovane tifoso locale, causatogli dallo scoppio di un petardo. Gli episodi denunciati dall’arbitro sono di particolare gravità ed il Giudice di prime cure, pur tenendo presente le norme regolamentari citate dalla reclamante e considerando il principio della responsabilità oggettiva, non poteva non comminare una sanzione che, a parere di questo Organo Giudicante, è da ritenersi del tutto congrua rispetto ai gravi episodi accaduti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si ritengono accoglibili le doglianze avanzate dalla Società CITTA’ DI SORA con il presente ricorso; conseguentemente DELIBERA Di respingere il reclamo in questione confermando in toto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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