COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA D’ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COM. UFF. 56 DEL 25-1-2007 IN MERITO ALLA GARA ROCCA D’ARCE – ATLETICO POFI DEL 21-1-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA D’ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COM. UFF. 56 DEL 25-1-2007 IN MERITO ALLA GARA ROCCA D’ARCE – ATLETICO POFI DEL 21-1-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
La Società Rocca D’Arce ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Ragionale Lazio descritta in epigrafe. Lamenta la reclamante che la persona non identificata che prima dell’inizio della gara era venuta a diverbio con l’Arbitro pronunciando frasi irriguardose ed ingiuriose, era in realtà il Sindaco del Comune di Rocca d’Arce che, nell’esercizio delle sue funzioni, svolgeva servizio di vigilanza e prevenzione per ordine pubblico, non essendovi in tale territorio comunale altra autorità di Pubblica Sicurezza. Richiedeva pertanto l’annullamento della sanzione impugnata. L’Arbitro della gara, sentito a chiarimenti solo telefonicamente dalla Commissione e non comparso, malgrado reiterate convocazioni, dichiarava di non aver avuto contezza della qualifica della persona non identificata, negava che la stessa si fosse presentata o qualificata formalmente ed altresì negava la circostanza, dedotta invece dalla reclamante, che la qualifica del soggetto in questione fosse stata resa nota all’Arbitro dal dirigente accompagnatore della società. A fronte di tali risultanze la Commissione Disciplinare osserva che, pur non potendosi escludere che la persona non identificata, anche dall’atteggiamento tenuto poi nel corso della gara e dalle stesse parole pronunciate e riportate dall’Arbitro, fosse effettivamente il Sindaco di Rocca d’Arce presente per svolgere la funzione dedotta dalla società reclamante, la circostanza dedotta nel reclamo non è stata pienamente provata né con una dichiarazione resa dalla pubblica autorità né dalle precisazioni rese dal direttore di gara e quindi non può addivenirsi all’annullamento della sanzione. Ciò non di meno deve osservarsi che il direttore di gara ha errato sia nel rivolgersi direttamente alla persona non identificata, in quanto avrebbe dovuto farla allontanare dai dirigenti preposti, sia nel mantenerla comunque nel recinto degli spogliatoi dopo l’alterco, in quanto non avrebbe dovuto dare inizio alla gara se la stessa non si fosse allontanata. Se l’Arbitro avesse adottato il comportamento prescritto nelle circostanze, si sarebbe addivenuti ad una identificazione certa sia del soggetto che della funzione rivestita e quindi l’equivoco, se equivoco vi è stato, sarebbe stato sicuramente chiarito. Tali considerazioni comportano una congrua riduzione della sanzione irrogata che comunque sarebbe stata eccessiva rispetto agli effettivi addebiti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda da € 200,00 ad € 100,00
La tassa reclamo va restituita.
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