COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 62 DELL’8-2-2007 IN MERITO ALLA GARA COCCIANO FRASCATI – REAL SAN CESAREO DEL 21-1-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 62 DELL’8-2-2007 IN MERITO ALLA GARA COCCIANO FRASCATI – REAL SAN CESAREO DEL 21-1-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Società Cocciano Frascati inoltrava reclamo innanzi al competente Giudice Sportivo, in merito alla anticipata conclusione della gara in epigrafe decisa dal direttore di gara per intemperanze dei propri calciatori. Il Giudice Sportivo con la delibera impugnata accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione della gara. A sostegno della decisione, il Giudice di prime cure deduceva che l’Arbitro non si era avvalso di tutti i mezzi per proseguire l’incontro non adottando l’espulsione dei tre calciatori da lui identificati come autori di gravi minacce all’atto dell’espulsione di un loro compagno di squadra e non convocando i capitani delle squadre per invitarli a far mantenere la calma sul terreno di gioco. Avverso tale decisione reclama la società Cocciano Frascati eccependo che innanzitutto le circostanze creatasi sul terreno di gioco ove l’Arbitro, a seguito dell’espulsione di un calciatore del Real San Cesareo, era stato attorniato da numerosi calciatori della stessa società che lo minacciavano gravemente, tanto da non consentirgli nemmeno di adottare provvedimenti disciplinari a carico di tre di essi sicuramente identificati, ed in secondo luogo che, a seguito dei provvedimenti che dovevano essere adottati, la Società Real San Cesareo si sarebbe venuta a trovare con soli sei calciatori in campo e quindi, comunque, la gara doveva essere sospesa con le conseguenti sanzioni a carico della società. Per evidenti ragioni di economia nella motivazione della decisione, deve esaminarsi per primo tale ultimo motivo di doglianza, in quanto lo stesso appare fondato. Invero dagli atti ufficiali si ricava che al 9’ minuto del secondo tempo veniva espulso il calciatore Petrilli Damiano del Real San Cesareo per doppia ammonizione, al 22’ del secondo tempo il calciatore Scacco Erminio del Real San Cesareo per frase ingiuriosa rivolta al direttore di gara; in quel frangente l’Arbitro veniva attorniato da quattro cinque calciatori della stessa società che lo minacciavano gravemente e tra questi riconosceva senza alcun dubbio Leone Simone n. 11, De Santis Andrea n. 3 ed Onca Franco n. 10. Appare quindi evidente che, se l’Arbitro avesse adottato i conseguenti provvedimenti di espulsione a carico di tutti e tre, la gara doveva essere sospesa in quanto la società Real S. Cesareo con cinque espulsi sarebbe rimasta in campo con soli sei calciatori. Il fatto che l’Arbitro abbia prudentemente ritenuto di omettere la formalità di mostrare il cartellino rosso ai calciatori espulsi sospendendo direttamente l’incontro, non modifica la sostanza dei fatti e cioè che la gara è stata sospesa innanzitutto perché una delle due squadre era rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo. Ciò rende inutile lo scrutinio dell’altro motivo di doglianza che viene naturalmente assorbito dal primo. In sostanza la decisione del primo Giudice appare viziata nel punto ove addebita all’Arbitro l’omissione delle procedure per tentare di portare a termine un incontro che non sarebbe mai potuto proseguire per l’imprescindibile motivo sopra descritto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo infliggendo alla società Real San Cesareo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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