COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPANELLA FABRIZIO (TESS. SPORTING FORTITUDO ROMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: SPORTING FORTITUDO ROMA – ARSOLI dell’11.2.2007 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPANELLA FABRIZIO (TESS. SPORTING FORTITUDO ROMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: SPORTING FORTITUDO ROMA – ARSOLI dell’11.2.2007 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomeentazioni addotte dal reclamante non sono assumibili; che in effetti il calciatore CAMPANELLA FABRIZIO tentava dapprima di colpire il Direttore di gara con un pugno sferrato volontariamente, non riuscendo però nell’intento solo perché trattenuto dai compagni di squadra e che, quindi, intenzionalmente sferrava un calcio all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al fianco, all’altezza del bacino, procurandogli dolore. Ritenuto che la sanzione inflitta appare del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti, come confermati dall’arbitro in sede di supplemento di referto; tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dal calciatore CAMPANELLA FABRIZIO e, per l’effetto, conferma la squalifica inflitta sino al 28.2.2010. La tassa reclamo va incamerata.
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