COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAIENA MANZIANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI STEFANO TIZIANO FINO AL 31-12-2007 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 28 DEL 15-2-2007. GARA PASSOSCURO – TRAIENA MANZIANA DEL 10-2-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAIENA MANZIANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI STEFANO TIZIANO FINO AL 31-12-2007 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 28 DEL 15-2-2007. GARA PASSOSCURO – TRAIENA MANZIANA DEL 10-2-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; Sentita come da richiesta la Società reclamante; Udito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; rilevato che non può essere condivisa la tesi dell’assoluta casualità ed involontarietà del gesto addebitato al calciatore Di Stefano Tiziano in quanto le circostanze precisate dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto possono portare ad escludere che il fatto sia da ascrivere a una mera fatalità e non già ad un comportamento coscientemente colposo del calciatore che, per due volte, al passaggio dell’Arbitro si riempiva la bocca di acqua facendola poi fuoriuscire verso il basso e nella seconda occasione lo attingeva con alcuni schizzi sulla spalla; osservato però che la sanzione irrogata è sproporzionata per eccesso rispetto a quella usualmente applicata nel caso di sputo volontario che attinga l’arbitro al corpo, considerando che è meno grave il getto d’acqua, seppur espulsa dalla bocca, rispetto allo sputo e che, nella specie, non è certo il dolo; ritenuto che la sanzione può quindi essere ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Tiziano dal 31-12-2007 al 30-6-2007. La tassa reclamo va restituita.
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