COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO BRUNO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07 ( Gara: Casette – Leonina Sport del 17/2/07 – Camp. JUN. REG. B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO BRUNO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07 ( Gara: Casette – Leonina Sport del 17/2/07 - Camp. JUN. REG. B ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili. Che, in effetti, come risulta comprovato dalla documentazione medica esibita, il calciatore Di Mauro ha ricevuto una ginocchiata alla regione inguinale ed un colpo di nuca al mento, subito dopo la realizzazione del goal del vantaggio della propria squadra; e ciò, mentre l'Arbitro annotava la rete sul taccuino, sicché il gesto di violenza compiuto dal calciatore nei confronti dell'avversario va giudicato quale gesto di reazione, causato dallo stato di ira e dal dolore per i colpi ricevuti. Che, per tale motivo, pur censurando, in ogni caso, la condotta violenta del Di Marco, si ritiene di poter parzialmente ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore DI MARCO BRUNO dal 20 aprile 2007 al 30 marzo 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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