COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLARIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FENNI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 25/1/07 ( Gara: Polaris – Proginf del 20/1/07 – Camp. C5 “ C1 ” )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLARIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FENNI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 25/1/07
( Gara: Polaris – Proginf del 20/1/07 - Camp. C5 “ C1 ” )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
La reclamante ha escluso che il calciatore Fenni sia stato l'autore del lancio del pallone, e ha escluso, in ogni caso, che il pallone abbia potuto colpire l'Arbitro al volto, dal momento che questi stava varcando il cancello, per uscire dal campo, e quindi dava le spalle al terreno di gioco. La ricorrente ha invece ipotizzato che, al termine della gara, una palla “ lanciata a campanile”, nell'atto di restituzione dei palloni, sia caduta colpendo l'Arbitro alle spalle.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro n. 2 ha riferito di essere assolutamente certo che autore del lancio del pallone era stato il calciatore Fenni Marco, e ciò, in quanto, mentre egli usciva dal terreno di gioco, detto giocatore aveva catturato la sua attenzione, poiché era agitato e protestava vivacemente. L'Arbitro ha inoltre precisato che il Fenni si trovava all'altezza delle panchine, e quindi alla sua sinistra, ad una distanza di circa 4 metri, e che da tale posizione “ quasi orizzontale rispetto a lui ”, gli aveva scagliato contro il pallone, con una sola mano e con un ampio gesto del braccio, colpendolo sulla guancia sinistra e procurandogli lieve dolore.
Confermata la sussistenza dei fatti, attraverso le dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità del gesto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore FENNI MARZO fino al 31 dicembre 2007. La tassa di reclamo va incamerata.
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