COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 A CARICO DEL CALCIATORE PIPPNBURG FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07 ( Gara: Colfelice – Supino del 18/2/07 – Camp. I° CAT. ).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 A CARICO DEL CALCIATORE PIPPNBURG FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07
( Gara: Colfelice - Supino del 18/2/07 - Camp. I° CAT. ).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
La reclamante ha dedotto che l'urto tra il piede dell'Arbitro e quello del calciatore sarebbe avvenuto in maniera del tutto accidentale, sicché deve escludersi che il Pippnburg abbia inteso colpire l'Arbitro con un calcio, ovvero che abbia tentato di sgambettarlo.
Nel referto arbitrale, ove il fatto è descritto dettagliatamente, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Pippnburg, che già in precedenza era stato ripreso più volte per proteste, mentre egli correva verso la zona del campo ove si svolgeva l'azione, lo aveva seguito alle spalle, rivolgendogli una frase irriguardosa, e subito dopo lo aveva colpito al piede destro, nel tentativo di farlo cadere. Espulso immediatamente, il giocatore aveva abbandonato il terreno senza protestare.
Confermata la sussistenza del tentativo di sgambetto, sulla base di quanto indicato nel referto – fonte privilegiata e degna di fede – pur censurando tale gesto, andrà tuttavia rivisitata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PIPPNBURG FRANCESCO dal 30 giugno 2007 al 20 aprile 2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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