COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE IOVINE ROSARIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 28 DEL 1°.3.2007 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – CITTA’ DI FORMIA del 23.2.2007 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE IOVINE ROSARIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 28 DEL 1°.3.2007 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – CITTA’ DI FORMIA del 23.2.2007 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata nella persona del Presidente il quale, oltre a confermare quanto rappresentato con il ricorso di cui trattasi, ha precisato che dopo la realizzazione della rete, all’ultimo minuto, da parte della squadra avversaria, la calciatrice IOVINE ROSARIA ha calciato il pallone con gesto di stizza verso la porta della squadra di casa e non in direzione dell’arbitro, il quale si trovava a circa 5 metri di distanza. Aggiunge la ricorrente che dopo la segnatura della rete, le calciatrici della Società CITTA’ DI FORMIA non hanno effettuato alcuna contestazione come risulta tra l’altro dal referto del direttore di gara. Dagli atti ufficiali, in effetti, risulta quanto sostiene la reclamante, per quanto attiene i comportamenti dei calciatori in campo, tanto che risulta un solo provvedimento di ammonizione adottato in campo dall’arbitro nei confronti di un calciatore della Società PANTANELLO ANAGNI. L’arbitro precisa anche nel proprio rapporto che, a fine gara, la calciatrice IOVINE tirava il pallone in segno di protesta verso la propria persona. Questa Commissione Disciplinare ritiene, alla luce delle argomentazioni sopraesposte, che alcune osservazioni proposte dalla reclamante possono essere prese in considerazione e che il gesto della IOVINE non può essere configurato come un gesto di particolare violenza o gravità, ma solo un atteggiamento di stizza per l’andamento della gara, non emergendo, tra l’altro, da tale comportamento la intenzionalità di raggiungere con una pallonata l’arbitro. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società CITTA’ DI FORMIA riducendo la squalifica della calciatrice IOVINE ROSARIA dal 20.4.2007 al 15.3.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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