COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE MOSETTI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: SUDITALIA – AFFILE dell’11.2.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE MOSETTI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: SUDITALIA - AFFILE dell’11.2.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta la Società interessata, la quale ha confermato integralmente quanto riportato nel reclamo, evidenziando soprattutto il nervosismo del calciatore MOSETTI ALESSANDRO causato e dall’esito negativo della gara e dal fatto che l’arbitro consentiva la parteciapazione alla gara di soli dieci calciatori, escludendo tutti gli altri, in quanto sprovvisti di documenti originali, ma in possesso di fotocopie autenticate da funzionario del Sindaco abilitato a tale rilascio. Ovviamente, precisa la ricorrente, tutto ciò creava un particolare stato di tensione per tutta la durata dell’incontro, perso tra l’altro all’ultimo minuto di gioco. Al termine della gara, pone in evidenza la Società AFFILE, alcuni calciatori si stavano rinfrescando ad una fontanella antistante gli spogliatoi e al passaggio dell’arbitro lo raggiungevano con alcuni schizzi d’acqua. Contesta per tali motivi la ricorrente il referto dell’arbitro che indica nel MOSETTI il responsabile del lancio di acqua contenuta in una borraccia, acqua che raggiungeva l’arbitro al volto. Chiede per tali motivi la Società AFFILE, una rivisitazione del provvedimento disciplinare a carico del calciatore MOSETTI ALESSANDRO. L’arbitro, nel proprio rapporto, che giova rammentare costituisce fonte di prova privilegiata, scrive che il MOSETTI gli tirava da una distanza di circa tre metri, acqua contenuta in una borraccia che teneva in mano, bagnandolo al volto e nell’occasione gli rivolgeva espressione ironica. Questa Commissione Disciplinare rileva una certa discordanza tra gli episodi citati, però è dell’avviso che la sanzione a carico del MOSETTI sia eccessiva in relazione a quanto accaduto. E’ sicuramente da censurare il comportamento dell’incolpato, ma non può essere configurato, per l’entità della sanzione comminatagli, come un atto di particolare violenza con conseguenze per il Direttore di gara, ma sicuramente come atto di grave dispregio nei confronti dell’arbitro stesso. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore MOSETTI ALESSANDRO dal 31.12.2007 al 30.6.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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