COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’APPIO QUADRARO IN MERITO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 69 DEL 22-2-2007 IN MERITO ALLA GARA ITALCALCIO – APPIO QUADRARO DEL 18-2-2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’APPIO QUADRARO IN MERITO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 69 DEL 22-2-2007 IN MERITO ALLA GARA ITALCALCIO – APPIO QUADRARO DEL 18-2-2007 La Società Appio Quadraro ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe con cui le è stata comminata l’ammenda di € 200,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la squalifica dei calciatori Broglio Roberto e Acquaviva Francesco fino al 30-6-2007 e la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori Chinelli Lorenzo e Mariotti Stefano. A sostegno la reclamante deduce che il direttore di gara aveva malamente adottato il provvedimento di sospensione dell’incontro al 47’ del secondo tempo, a seguito di intemperanze verbali e spintonamenti messi in atto dai calciatori Broglio e Acquaviva, in quanto non aveva messo in atto alcun accorgimento per portare a termine la gara. Inoltre riteneva eccessiva sia la sanzione pecuniaria che le sanzioni disciplinari adottate per i tesserati. Preliminarmente la Commissione osserva che il reclamo è pervenuto all’esame della Commissione quando ormai le squalifiche dei calciatori Chinelli e Mariotti erano state scontate e quindi non si da luogo a provvedere sulle stesse. Rileva altresì la Commissione che la sanzione a carico del calciatore Broglio Roberto è del tutto congrua al comportamento manifestato e non merita alcuna rivisitazione. Per quanto attiene alle altre impugnazioni il reclamo è fondato. Deve innanzitutto rilevarsi che la sanzione a carico del calciatore Acquaviva può essere lievemente ridimensionata per adeguarla a quanto addebitato e sanzionato al compagno di squadra Broglio che si è reso protagonista di un comportamento analogo ma susseguente ad un’espulsione comminata per condotta violenta nei confronti di un avversario e poi ha partecipato al diverbio che ha coinvolto alcuni giocatori delle due squadre, quindi deve adeguarsi la squalifica dal 30-6-2007 al 31-5-2007. Anche l’ammenda a carico della società appare eccessiva in quanto tutti i comportamenti disciplinari da addebitarsi a suoi tesserati sono stati sanzionati e quindi si può imputare alla stessa solo la partecipazione di alcuni tesserati non identificati ad un diverbio avvenuto al termine della gara e quindi appare equo ridurre la sanzione da € 200,00 ad € 50,00. Infine deve annullarsi la punizione sportiva della perdita della gara e disporsi la ripetizione della stessa. Dal referto arbitrale appare di tutta evidenza che solo due calciatori della società Appio Quadraro, di cui uno già espulso, hanno spintonato l’Arbitro e che gli stessi unitamente al calciatore a disposizione Mariotti Stefano gli rivolgevano frasi ingiuriose, ma non minacciose. A fronte di tali eventi il direttore di gara invece di adottare i provvedimenti disciplinari conseguenti decideva di sospendere la gara “date le pessime condizioni psicologiche, ingenerate dalla minacce (invero non riportate nel referto) e dal fatto che i due calciatori “gli mettevano le mani addosso”. Non pare veramente che nel caso di specie ci fossero reali pericoli per l’incolumità dell’Arbitro che dopo la sospensione non è stato più molestato da alcuno e che vi fosse il concreto timore che, a fronte dell’adozione dei provvedimenti di espulsione a carico del calciatore Acquaviva, lo stesso od altri avrebbero messo in atto aggressioni nei confronti del direttore di gara. Non essendovi gli estremi per la sospensione dell’incontro deve disporsene la ripetizione. Tutto ciò premesso DELIBERA Il non luogo a provvedere relativamente alle squalifiche dei calciatori Chinellli Lorenzo e Mariotti Stefano già scontate, conferma la squalifica fino al 30-6-2007 a carico del calciatore Broglio Lorenzo, riduce la squalifica a carico del calciatore Acquaviva Francesco dal 30-6-2007 al 31-5-2007, riduce l’ammenda a carico della società Appio Quadraro da € 200,00 ad € 50,00; annulla il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della società Appio Quadraro e dispone la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.
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