COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MIRTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SOLDATI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DELL’1.3.2007 (Gara: MIRTENSE – MONTELEONE del 25.2.2007 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MIRTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SOLDATI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DELL’1.3.2007
(Gara: MIRTENSE - MONTELEONE del 25.2.2007 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata al proprio tesserato in quanto eccessiva rispetto agli addebiti;
ritenuto per contro che la sanzione irrogata è appena congrua rispetto ai fatti che hanno visto il calciatore SOLDATI rendersi protagonista di un gravissimo gesto di violenza nei confronti di un avversario già a terra;
DELIBERA
di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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