COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN VITTORINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI LORETO VALERIO, DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VETTORI DANIELE FINO AL 30.5.2007 E DELL’AMMENDA DI € 250,00 E PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: S. VITTORINO – CIRCOLO TENNIS TORRENOVA del 24.2.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN VITTORINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI LORETO VALERIO, DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VETTORI DANIELE FINO AL 30.5.2007 E DELL’AMMENDA DI € 250,00 E PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: S. VITTORINO – CIRCOLO TENNIS TORRENOVA del 24.2.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni irrogate ai tesserati e l’eccessività dell’ammenda irrogata alla oscietà in quanto i fatti descritti nel referto arbitrale non sarebbero avvenuti; rilevato preliminarmente che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata e la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara è precisa, puntuale ed esente da vizi logici; ritenute le sanzioni irrogate ai tesserati congrue rispetto agli addebiti e suscettibile di lieve riduzione la sola sanzione pecuniaria per rapportarla a casi analoghi; DELIBERA di ridurre l’ammenda a carico della Società SAN VITTORINO dal € 250,00 ad € 150,00 e di confermare nel resto la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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