COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEGIO VI VICTRIX AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE ROSA MATTEO FINO AL 29-2-2008 E L’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI € 70,00 COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON IL COM. UFF. 28 DEL 1-3-2007. GARA LEGIO VI VICTRIX – CELTA PIGLIO DEL 28-2-2007 CAMPIONATO 3^ CATEGORIA FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEGIO VI VICTRIX AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE ROSA MATTEO FINO AL 29-2-2008 E L’AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI € 70,00 COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON IL COM. UFF. 28 DEL 1-3-2007.
GARA LEGIO VI VICTRIX – CELTA PIGLIO DEL 28-2-2007 CAMPIONATO 3^ CATEGORIA FROSINONE
La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante si limita a dedurre l’assoluta inverosimiglianza di quanto riportato nel referto arbitrale negando che al proprio tesserato ed ai propri tifosi vadano addebitati i comportamenti descritti nel referto arbitrale;
osservato che la descrizione degli eventi operata dal direttore di gara è precisa e circostanziata e non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta;
ritenuto che le sanzioni impugnate sono assolutamente adeguate al gravissimo e violento comportamento adottato dal calciatore De Rosa che al termine del primo tempo cercava di aggredire l’Arbitro apostrofandolo con frasi ingiuriose e veniva espulso ed al termine della gara, introdottosi nello spogliatoio arbitrale, spintonava il direttore di gara facendolo cadere a terra e poi riprendeva i documenti della sua squadra, ed a quello dei sostenitori locali che stazionavano minacciosamente impedendo all’Arbitro di uscire dal campo tanto da costringerlo a richiedere l’intervento della Forza Pubblica per lasciare indenne l’impianto;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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