COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: VIRTUS SEZZE SCALO – OLIMPIA 2004 del 18.2.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: VIRTUS SEZZE SCALO – OLIMPIA 2004 del 18.2.2007 – Campionato II Categoria) La Società VIRTUS SEZZE SCALO reclama avverso la sanzione della punizine sportiva della perdita della gara per 0 – 3, nonché avverso l’inibizione del massaggiatore IACOVELLI GIACINTO fino al 16.3.2007, comminata dal Giudice Sportivo con C.U. indicato in epigrafe. La Società VIRTUS SEZZE SCALO, nel dettagliato ricorso, pone in evidenza soprattutto l’infondatezza della pena inflitta per la punizione sportiva indicando una serie di motivazioni in base alle quali sostiene che la deliberazione addotta dal Giudice Sportivo di primo grado sia stata assunta in mancanza di una evidente prova certa. Contesta la ricorrente con proprie argomentazioni i vari punti della deliberazione sopracitata ed anche in sede di audizione, nel confermare tutto quanto scritto nel reclamo, precisa che il calciatore della Società OLIMPIA 2004, Sig. Mangiapelo Marco, è stato espulso al 49mo del secondo tempo, non per uno scontro con il loro calciatore Ricci. Il Presidente della Società in tale sede ha voluto evidenziare ancora meglio l’andamento dei fatti. Il Ricci ha subito un colpo alla schiena, e voltandosi ha spintonato il calciatore Di Matteo che però non era stato l’autore del gesto, giustificandosi tra l’altro con il Ricci. Contestualmente a ciò si sono assiepati i calciatori di entrambe le squadre ma nessuno ha colpito alcuno con calci e pugni; al massimo sostiene il Presidente, qualcuno ha allontanato l’avversario con una spinta. Non risulta nemmeno che il massaggiatore abbia inseguito per minacciare l’arbitro, il quale è rientrato tranquillamente negli spogliatoi intrattenendosi anche a parlare con il dirigente accompagnatore. Non c’è stato bisogno di intervento della Forza Pubblica e nessun calciatore ha accusato infortuni, colpi onde ricorrere a cure sanitarie. In conclusione del reclamo la Società VIRTUS SEZZE SCALO precisa che il calciatore Ricci veniva espulso dall’arbitro dopo la conclusione dell’incontro e non nel terreno di guioco. Quindi se l’arbitro avesse provveduto ad espellere dal campo i quattro calciatori identificati, la Società VIRTUS SEZZE SCALO avrebbe potuto continuare a disputare la gara per i restanti minuti, trovandosi con 7 calciatori a disposizione. Ed è per tutti questi motivi che la ricorrente chiede la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara indicata in oggetto. L’arbitro nel proprio rapporto, riporta i fatti in modo diverso da quelli denunciati dalla reclamante. Tra l’altro l’arbitro, anche in sede di audizione, ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara, precisando quanto segue: al 45mo del secondo tempo ho segnalato 3 minuti di recupero e subito dopo il calciatore Mangiapelo Marco, n. 8 della Società Olimpia 2004 si rendeva protagonista di comportamento minaccioso nei confronti di un avversario e si accendeva un parapiglia in campo, prima che potesse notificare l’espulsione. Sedato il parapiglia, procedeva all’espulsione e faceva riprendere il giuoco. Dopo poco un minuto il calciatore n. 1 della VIRTUS SEZZE SCALO Ricci Matteo colpiva con uno schiaffo un avversario, reagendo ad un colpo fortuito ricevuto in azione di giuoco. Contemporaneamente altri quattro calciatori della Società VIRTUS SEZZE SCALO, ed esattamente il REZZINI, MONTINI, PACINI e DI RAIMO aggredivano tre calciatori avversari colpendoli con schiaffi e calci. Intervenivano altri calciatori di entrambe le squadre che cercavano di sedare l’aggressione. A quel punto, considerando il clima creatosi in campo, evitava di mostrare i cartellini rossi ai calciatori per non esacerbare di più gli animi e considerando che la Società VIRTUS SEZZE SCALO a q eul punto non aveva più il numero regolamentare di calciatori, sospendeva definitivamente la gara, confermando inoltre tutto quanto descritto nel referto a carico del massaggiatore IACOVELLI. In considerazione di quanto dettagliatamente precisato dall’arbitro, questa Commissione non può che confermare quanto già deciso dal Giudice di prime cure, in relazione all’andamento dei fatti. Non sono quindi nemmeno parzialmente accoglibili le rimostranze avanzate dalla Società reclamante, in quanto come più volte detto, dinanzi a situazioni di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio scritto, prevale, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., il contenuto di quest’ultimo che viene considerato fonte unica e privilegiata di prova. Infine si rammenta che, ai sensi dell’art. 41 C.G.S., non è impugnabile il provvedimento di inibizione a carico del massaggiatore IACOVELLI in quanto inferiore ad un mese. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la squalifica fino al 16.3.2007 a carico del massaggiatore IACOVELLI . Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIRTUS SEZZE SCALO, confermando in toto i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo . La tassa reclamo va incamerata.
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