COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 1°.3.2007 (Gara: CAPODIMONTE – VALENTANO del 25.3.2007 – Campionato di I Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALENTANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 1°.3.2007 (Gara: CAPODIMONTE - VALENTANO del 25.3.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo della oscietà VALENTANO con il quale pone in evidenza preliminarmente l’importanza della posta in palio, trattandosi di due squadre appartenenti a due paesi limitrofi e, successivamente, il nervosismo causato dall’inizio ritardato dell’incontro a causa dell’arrivo di un sostituto dell’arbitro. Il VALENTANO precisa che con la squadra in inferiorità numerica ed in svantaggio di 2 reti, l’arbitro decretava un rigore contro ed in tale circostanza il DI MARCO, preso da momentaneo impulso, inveiva contro l’arbitro stesso e, tentando di convincerlo a non adottare alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti, gli bloccava la mano. In effetti quanto evidenziato dalla reclamante risulta in modo chiaro ed inequivocabile dal referto arbitrale. Ritenuto quindi che è confermata la sussistenza dei fatti sulla base di quanto contenuto nel referto, fonte privilegiata e degna di fede; ravvisato che il comportamento del DI MARCO non può essere configurato come un gesto di particolare violenza o gravità, con conseguenze per l’arbitro stesso; alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore DI MARCO possa essere rivisitata e ricondotta entro limiti di minore gravità, in relazione ai fatti accaduti in campo. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DI MARCO GIUSEPPE da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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