COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ROSCIOLI RAIMONDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (Gara: VIS TERRACINA – PONTINIA del 4.3.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ROSCIOLI RAIMONDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (Gara: VIS TERRACINA - PONTINIA del 4.3.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante pur non contestando la ricostruzione dei fatti descritti nel referto arbitrale, deduce l’involontarietà del gesto del calciatore ROSCIOLI che, espulso, sfilatosi la fascia di capitano, la scagliava contro l’arbitro colpendolo al volto e che, a dire della reclamante, avrebbe voluto solo lanciarla al compagno di squadra designato come vice capitano; osservato che le affermazioni della reclamante sono smentite dagli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata, in cui si descrive il gesto del calciatore come assolutamente volontario ed accompagnata da espressioni gravemente ingiuriose che in fosse escludere la fortuità; ritenuta la squalifica del tutto congrua rispetto agli addebitI; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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