COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – DIANA NEMI del 24.2.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007
(Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – DIANA NEMI del 24.2.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osservato che il comportamento tenuto dalgi spettatori presenti all’incontro è da considerarsi certamente censurabile, in quanto gli stessi lanciavano fumogeni durante la gara, senza raggiungere il campo di gioco;
osservato che i sostenitori del LANUVIO profferivano cori irriguardosi nei confronti di un avversario di colore e nei confronti delle forze dell’ordine;
ritenuto che il comportamento dei dirigenti del LANUVIO è stato tempestivo nel sedare tale tipo di comportamento del pubblico;
ritenute parzialmente assumibili le argomentazioni della Società LANUVIO CAMPOLEONE;
tutto ciò premesso
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Società Lanuvio Campoleone riducendo l’ammenda da € 700 ad € 500.
La tassa reclamo va restituita.
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