COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIAVE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.2.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE GRANINI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DELL’ 1.3.2007 ( Gara: Piave – Faiti – del 24.2.2007 – Camp. III Categoria Latina )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PIAVE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.2.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE GRANINI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DELL' 1.3.2007
( Gara: Piave - Faiti - del 24.2.2007 - Camp. III Categoria Latina )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ha escluso che il massaggiatore Granini abbia colpito l'Arbitro con un pugno alla mandibola, e ha invece dedotto che questi, mentre gesticolava in segno di protesta, aveva toccato involontariamente con la mano il viso dell'Arbitro. Si è quindi richiesta la revoca della squalifica, ovvero una riduzione della stessa.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, subito dopo essersi scontrato con un avversario, il giocatore Raso, che nello scontro aveva subìto una ferita al labbro con fuoriuscita di sangue, aveva appoggiato le dita sulla bocca e aveva schizzato alcune gocce di sangue sul volto dell'Arbitro, avvicinandosi poi al massaggiatore, in panchina, il quale lo assisteva versando sulla ferita l'acqua della borraccia. Dopo essersi avvicinato al giocatore, per notificargli l'espulsione, il Direttore di gara veniva circondato da numerosi giocatori del Piave, e subito dopo il massaggiatore Granini, che si trovava dietro detti giocatori, lo aveva insultato e gli aveva sferrato poi un pugno, che lo aveva colpito di striscio alla mandibola sinistra, causandogli un leggero dolore, lo stesso Granini gli aveva poi lanciato contro la borraccia dell'acqua, colpendolo alla spalla sinistra, senza conseguenza.
Alla luce della dichiarazioni rese dall'Arbitro, fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà dei gravi gesti di violenza compiuti dal massaggiatore. Considerato tuttavia che tali gesti non hanno causato conseguenze fisiche per l'Arbitro, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del massaggiatore GRANINI GIULIANO dal 24 febbraio 2012 al 31 agosto 2010.
La tassa di reclamo va restituita.
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