COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZITO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (Gara: FORMIA CALCIO – ALMAS ROMA del 3.3.2007 – Campionato Juniores Regionale)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZITO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007
(Gara: FORMIA CALCIO – ALMAS ROMA del 3.3.2007 – Campionato Juniores Regionale)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro;
rilevato che la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore ZITO ROBERTO in quanto, pur ammettendo un comportamento ingiurioso e irriguardoso, nega una qualsiasi volontarietà nel gesto del calciatore di scagliare il pallone verso l’arbitro senza colpirlo e descrive la dinamica del gesto puntualizzando che il pallone veniva scagliato a terra e, nel rimbalzare, passava a circa un metro dall’arbitro;
osservato che il direttore di gara, in sede di supplemento, ha confermato sostanzialmente la dinamica descritta dalla Società, considerando il gesto del calciatore come tipicamente “di stizza” ed escludendo la volontà nello stesso di colpirlo;
ritenuta, alla luce delle precisazioni fornite, assolutamente eccessiva la sanzione comminata;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore ZITO ROBERTO dal 30.5.2007 al 2.4.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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