COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCI AULO (TESS. BORGOROSE 1981) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO DEL 1°.3.2007 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCI AULO (TESS. BORGOROSE 1981) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO DEL 1°.3.2007 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore RICCI AULO (tess. BORGOROSE 1981) in quanto, espulso nella gara BORGOROSE 1981 – CAGIS FRASSO dell’11.2.2007, alla data di disputa della gara in questione non aveva ancora scontato la giornata di squalifica che doveva essergli comminata per automatismo; osservato che l’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto dal referto della gara BORGOROSE – CAGIS FRASSO emerge che l’arbitro non ha comminato espulsioni a carico di chicchessia e quindi la posizione del calciatore deve essere considerata regolare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO 3 – 0 La tassa reclamo va incamerata.
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