COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCI AULO (TESS. BORGOROSE 1981) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO DEL 1°.3.2007 – CAMPIONATO II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCI AULO (TESS. BORGOROSE 1981) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO DEL 1°.3.2007 – CAMPIONATO II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore RICCI AULO (tess. BORGOROSE 1981) in quanto, espulso nella gara BORGOROSE 1981 – CAGIS FRASSO dell’11.2.2007, alla data di disputa della gara in questione non aveva ancora scontato la giornata di squalifica che doveva essergli comminata per automatismo;
osservato che l’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto dal referto della gara BORGOROSE – CAGIS FRASSO emerge che l’arbitro non ha comminato espulsioni a carico di chicchessia e quindi la posizione del calciatore deve essere considerata regolare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
BORGOROSE 1981 – GENS CANTALUPO 3 – 0
La tassa reclamo va incamerata.
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