COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVA SPES PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE (TESS. SAN GIOVANNI) PARTECIPANTE ALLA GARA SAN GIOVANNI – NOVA SPES DELL’11.3.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVA SPES PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE (TESS. SAN GIOVANNI) PARTECIPANTE ALLA GARA SAN GIOVANNI – NOVA SPES DELL’11.3.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore DE SANTIS SIMONE tesserato con la NOVA SPES in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 74 dell’8.3.2007; osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore è effettivamente irregolare DELIBERA Di comminare alla Società SAN GIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. AUCIELLO ALDO fino al 12.4.2007; di squalificare il calciatore DE SANTIS SIMONE per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
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