COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 33 DEL 22.3.2007 (Gara: VIRTUS 4 STRADE – PASSO CORESE del 17.3.2007 Campionato Jun. Prov. Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 33 DEL 22.3.2007
(Gara: VIRTUS 4 STRADE – PASSO CORESE del 17.3.2007 Campionato Jun. Prov. Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è stato sottoscritto dal Sig. FABRIZIO FORMICHETTI inibito con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe fino al 6.4.2007 e pertanto lo stesso è da considerare, alla luce delle norme regolamentari, inammissibile;
conseguentemente, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società VIRTUS 4 STRADE.
La tassa reclamo va incamerata.
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