COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MILILLI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 22.3.2007 (Gara: LARIANO – LANUVIO CAMPOLEONE del 17.3.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MILILLI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 22.3.2007 (Gara: LARIANO – LANUVIO CAMPOLEONE del 17.3.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante si duole per la sanzione irrogata al suo tesserato MILILLI ANDREA ritenendola eccessiva in quanto, pur riconoscendo il fatto, lo attribuisce ad una fortuita collisione con il direttore di gara durante una protesta; osservato che il direttore di gara nel referto si limita a riportare il fatto, colpo ricevuto su di un polpaccio, con un calcio, senza descrivere eventuali elementi atti a determinare la volontarietà o meno del gesto; rilevato che l’arbitro, sentito in sede di supplemento, ha precisato che il calciatore ha volontariamente proteso la gamba verso i suoi polpacci mentre si dirigeva di corsa verso il centro del campo, e di essere stato toccato peraltro lievemente e senza conseguenze, e di non poter escludere che volesse sgambettarlo; ritenuto pertanto, alla luce delle precisazioni fornite da direttore di gara, che il gesto possa essere diversamente interpretato e quindi la sanzione vada congruamente ridimensionata; DELIBERA Di ridurre la squalifica la calciatore MILILLI ANDREA dal 31.12.2009 al 17.3.2008. La tassa reclamo va restituita.
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