COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE TRABELSI ZAHER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007 (Gara: VIS ARTENA – GAETA dell’11.3.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE TRABELSI ZAHER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007 (Gara: VIS ARTENA – GAETA dell’11.3.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la ricorrente considera eccessiva la sanzione inflitta al calciatore TRABELSI ZAHER in quanto la condotta del calciatore, seppure deprecabile, non ha assunto toni violenti ed offensivi da meritare una punizione di tale entità. La POL. GAETA descrive l’accaduto ponendo in evidenza la frase oltraggiosa rivoltagli da un avversario al quale poggiava una mano sul viso rovinandolo a terra simulando qualcosa di grave. L’arbitro a questo punto estraeva il cartellino rosso con grande sorpresa del TRABELSI il quale si avvicinava all’arbitro ed allungava le mani per attirare l’attenzione ma senza l’intenzione di provocargli danni. In effetti, questa Commissione Disciplinare, dopo aver attentamente esaminato le carte in possesso, ritiene che alcune considerazioni poste in essere dalla reclamante possono essere assumibili in quanto appare evidente la volontà del calciatore di protestare energicamente sul provvedimento adottato a suo carico, escludendo la volontà dello stesso calciatore di causare conseguenze fisiche all’arbitro, al quale si avvicinava, e per richiamare l’attenzione lo spingeva lievemente senza conseguenze. Detto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che la sanzione comminata al calciatore TRABELSI possa essere lievemente ridimensionata, conseguentemente DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore TRABELSI ZAHER dal 30.4.2007 al 20.4.2007. La tassa reclamo va restituita.
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