COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SPAGNOLO AUGUSTO E FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SANTOPADRE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 22.3.2007 (Gara: SPORTING ROMA CALCIO – SPORTING SALARIA del 18.3.2007 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SPAGNOLO AUGUSTO E FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SANTOPADRE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 DEL 22.3.2007 (Gara: SPORTING ROMA CALCIO – SPORTING SALARIA del 18.3.2007 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale ha confermato integralmente quanto riportato sul reclamo precisando che il calciatore SPAGNOLO AUGUSTO, espulso per aver proferito una bestemmia, veniva riconosciuto, a fine gara, per aver contestato l’operato dell’arbitro. La Società precisa che il calciatore in questione, subito dopo l’espulsione, si allontanava dal campo e si recava immediatamente a casa. Nel caso del calciatore SANTOPADRE LUCA, la Società evidenzia la totale involontarietà del colpo dato all’arbitro; è stato un contatto del tutto fortuito, dovuto ad un movimento opposto dei due attori principali che ha portato all’urto. Solo dopo la notifica del provvedimento di espulsione il SANTOPADRE LUCA si avvicinava nuovamente all’arbitro nel tentativo di chiedere spiegazioni ed il suo atteggiamento veemente veniva scambiato per violento, mentre in effetti non era altro che un tentativo di farsi largo per raggiungere il direttore di gara in un ambiente ristretto in presenza di altre persone. L’arbitro, nel proprio rapporto, nel caso di SPAGNOLO AUGUSTO in effetti ammette l’espulsione per bestemmia e che lo stesso calciatore lo rincorreva minacciandolo ripetutamente; mentre per quanto attiene il SANTOPADRE LUCA spingeva non violentemente con il petto e la spalla l’arbitro, dopo il provvedimento lo rincorreva tentando di colpirlo con un pugno; Da tutto ciò emerge la responsabilità dei due calciatori negli episodi di cui sopra; si è però dell’avviso che la sanzione a carico del calciatore SANTOPADRE possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità; mentre non sono accoglibili le rimostranze per la riduzione della sanzione a carico del calciatore SPAGNOLO. Conseguentemente questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società SPORTING ROMA CALCIO riducendo la sanzione del calciatore SANTOPADRE LUCA dal 31.12.2007 al 30.9.2007 e di confermare la squalifica per 4 gare a carico del calciatore SPAGNOLO AUGUSTO. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it