COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDELLI RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 15.3.2007 (Gara: MURIALDINA 2003 – GEDILA dell’11.3.2007 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDELLI RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 15.3.2007 (Gara: MURIALDINA 2003 – GEDILA dell’11.3.2007 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il Sig. LOMBARDELLI il quale, confermando il contenuto del reclamo inoltrato, ha voluto precisare nuovamente di non aver rivolto ingiurie e minacce all’arbitro e tanto meno di essersi collocato in tribuna ma, dopo l’espulsione, si fermava fuori dal recinto di giuoco in prossimità della porta avversaria. Al riguardo allega al ricorso dichiarazioni dell’allenatore e di un calciatore della squadra avversaria. Dal referto arbitrale risulta che il LOMBARDELLI veniva allontanato dal campo per proteste ed ingiurie rivolte al direttore di gara, continuando in tale comportamento anche dalla tribuna. Ritiene questo Organo Giudicante che talune considerazioni in seguito a quanto rappresentato dal Sig. LOMBARDELLI in sede di audizione possano essere prese in considerazione e che pertanto la sanzione comminata possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Detto ciò questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica dell’allenatore LOMBARDELLI RENATO dal 30.5.2007 al 20.4.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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