COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POMEZIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANSELMI EMANUEL ALLA GARA TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA DEL 31.3.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA UNDER 21 ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POMEZIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANSELMI EMANUEL ALLA GARA TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA DEL 31.3.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA UNDER 21 ROMA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore ANSELMI EMANUEL in quanto in posizione di squalifica; considerato che l’assunto della reclamante risulta infondato in quanto il calciatore ANSELMI ha scontato la giornata di squalifica comminata nella gara OLIMPUS – TRAGLIATA del 24.3.2007, non disputata per ritiro dal campionato della società OLIMPUS, ma valida agli effetti della classifica; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA 2 – 2 La tassa reclamo va incamerata.
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