COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POMEZIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANSELMI EMANUEL ALLA GARA TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA DEL 31.3.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA UNDER 21 ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POMEZIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANSELMI EMANUEL ALLA GARA TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA DEL 31.3.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA UNDER 21 ROMA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore ANSELMI EMANUEL in quanto in posizione di squalifica;
considerato che l’assunto della reclamante risulta infondato in quanto il calciatore ANSELMI ha scontato la giornata di squalifica comminata nella gara OLIMPUS – TRAGLIATA del 24.3.2007, non disputata per ritiro dal campionato della società OLIMPUS, ma valida agli effetti della classifica;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
TRAGLIATA – VIRTUS POMEZIA 2 – 2
La tassa reclamo va incamerata.
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