COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAJETA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CONTI ANTONINO, GRAZIANI JONATHAN E FIORE FABRIZIO (TESS. NUOVO PARCO DEI PRINCIPI) PARTECIPANTI ALLA GARA CAJETA – NUOVO PARCO DEI PRINCIPI DEL 17.2.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAJETA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CONTI ANTONINO, GRAZIANI JONATHAN E FIORE FABRIZIO (TESS. NUOVO PARCO DEI PRINCIPI) PARTECIPANTI ALLA GARA CAJETA – NUOVO PARCO DEI PRINCIPI DEL 17.2.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA LATINA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; visto la propria decisione pubblicata sul C.U. n. 82 del 5.4.2007; rilevato che successivamente alla pubblicazione, l’Ufficio Tesseramenti, sollecitato dalla Società NUOVO PARCO DEI PRINCIPI, ha precisato che, per mero errore di trascrizione nel modulo di tesseramento, il calciatore GRAZIANI JONATHAN è stato inserito come GRAZIANI GIONATA con decorrenza del tesseramento dal 19.1.2007 mentre il calciatore CONTI ANTONINO è stato tesserato per la Società NUOVO PARCO DEI PRINCIPI il 5.2.2007 ma il relativo movimento è stato meccanizzato il 6.4.2007, e infine il calciatore FIORE FABRIZIO è regolarmente tesserato con la Società NUOVO PARCO DEI PRINCIPI dal 25.11.2006; considerato dunque, alla luce delle precisazioni sopra riportate, che i calciatori risultano in regola con il tesseramento federale DELIBERA Di revocare la propria deliberazione in merito alla gara in epigrafe pubblicata sul C.U. N. 82 del 5.4.2007; di respingere il reclamo in epigrafe, confermando il risultato acquisito sul campo CAJETA – NUOVO PARCO DEI PRINCIPI 1 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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