COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRA DI SAN BENEDETTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE IN MERITO ALLA GARA TERRA DI SAN BENEDETTO – CITTA’ DI SORA DEL 4.3.2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TERRA DI SAN BENEDETTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE IN MERITO ALLA GARA TERRA DI SAN BENEDETTO – CITTA’ DI SORA DEL 4.3.2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI FROSINONE
Il competente Giudice Sportivo su reclamo della società Città di Sora disponeva la ripetizione della gara. Nella delibera viene assunta come sussistente la causa di forza maggiore quale giustificazione della mancata presentazione in campo della società Città di Sora ed a sostegno vengono giudicati come probanti i documenti prodotti dalla stessa, consistenti in una dichiarazione del dirigente accompagnatore resa innanzi ai Carabinieri della Stazione di Atina e convalidata dagli stessi, con la quale si dava atto che il pullman che trasportava la squadra era rimasto in panne in territorio del comune di Atina. Avverso tale delibera reclama la società Terra di San Benedetto che assume non costituire prova di alcunché la dichiarazione resa del dirigente della società avversaria, che la convalida della stazione dei Carabinieri di Atina attesta solo la ricezione della dichiarazione ma non la constatazione dei fatti, che, in ogni caso, venuti a conoscenza dell’inconveniente avevano provato a contattare i dirigenti della stessa offrendo un mezzo di trasporto alternativo ma si erano sentiti opporre un rifiuto; che si erano recati ad Atina senza trovare il pullman in panne e presso i Carabinieri che avevano solo confermato l’esistenza della dichiarazione senza aver constatato i fatti. Chiedevano quindi la riforma della sentenza impugnata e la punizione della squadra avversaria con l’attribuzione della vittoria con il punteggio di 3 a 0.
L’assunto della reclamante ha trovato sostanziale conferma nelle rapporto del commissario di campo, confermato poi in sede di supplemento e nel supplemento di rapporto arbitrale. Sia l’uno che l’altro confermano che è intercorsa la telefonata tra i dirigenti della squadra di casa e quelli del Città di Sora, in cui i primi hanno offerto ai secondi la disponibilità di un pullman alternativo a quello in panne, anche se non sono naturalmente in grado di riferire nulla sulla risposta dei dirigenti sorani. In effetti la documentazione fornita dalla società Città di Sora non appare sufficientemente probante. La dichiarazione di un proprio dirigente ricevuta dalla Stazione dei Carabinieri di Atina che non risulta abbia espletato alcun altro accertamento, in carenza di qualsiasi dichiarazione della società di noleggio del pullman, del mezzo di soccorso intervenuto, della fattura di noleggio e di quella di riparazione non consente di ritenere provato il fatto. Si aggiunga poi che, vista l’esigua distanza tra il luogo del presunto imprevisto e quello di provenienza, l’orario di disputa della gara, comodo ed in giorno festivo, e la distanza tra la località di partenza e quella di destinazione ed i presumibili tempi di percorrenza, la società Città di Sora ha certamente concorso in maniera colpevole all’imprevisto, mettendosi in viaggio in ritardo e non adottando alcun altro accorgimento per prevenire ed eventualmente affrontare imprevisti sempre possibili quando ci si mette in viaggio su mezzi meccanici. Infine appare quantomeno improbabile che la società di noleggio del Pullman non sia riuscita in un’ora e più di tempo a mettere a disposizione un mezzo alternativo per far raggiungere alla comitiva il campo di Cervaro con altri mezzi.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo comminando alla società Città di Sora la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
La tassa reclamo va restituita.
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