COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE ASTENGHI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE ASTENGHI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 22/2/07 ( Gara: Lupa Frascati - Cecchina Al.Pa. del 17/2/07 - Camp. JUN. REG. “ B “ ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha escluso che il massaggiatore Astenghi, dopo l'allontanamento, abbia stretto la mano dell'Arbitro, in segno di saluto, e ciò, in quanto quest'ultimo aveva rifiutato tale stretta di mano, sicché l'Astenghi gli aveva rivolto frasi “ scorrette ”. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, nel momento in cui aveva allontanato il massaggiatore del Cecchina per proteste, questi gli aveva porto la mano in segno di saluto, ma mentre egli stata per ricambiare il saluto, l'Astenghi aveva sputato sul palmo della propria mano e aveva poi stretto la mano dell'Arbitro “ con forza eccessiva ”, rivolgendogli nel contempo pesanti minacce, che avevano reso necessario l'intervento del Dirigente accompagnatore, per allontanarlo. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, dopo essersi liberato dalla stretta, la sua mano risultava bagnata di saliva, che egli aveva eliminato “ sfregando ” la mano sul pantaloncino della divisa. Confermata la sussistenza del grave gesto di contenuto dispregiativo, attraverso le dichiarazioni rese dall'Arbitro, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del massaggiatore ASTENGHI SANDRO fino al 28 febbraio 2008. La tassa di reclamo va incamerata.
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