COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SGARRA DAVID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007 (Gara: QUARTICCIOLO LAZIO – TORRE GAIA del 25.3.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SGARRA DAVID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007 (Gara: QUARTICCIOLO LAZIO – TORRE GAIA del 25.3.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni della reclamante non appaiono condivisibili; che in effetti la squalifica al calciatore SGARRA DAVID è stata comminata per doppia ammonizione e per comportamento offensivo ai danni del direttore di gara, come risulta dal referto arbitrale; ritenuto che la sanzione irrogata appare del tutto congrua alla condotta posta in essere dal calciatore SGARRA; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dalla Società QUARTICCIOLO LAZIO e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore SGARRA DAVID per 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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