COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SUDITALIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA E IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MICUCCI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007 (Gara: SUDITALIA – TIRRENO del 25.3.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SUDITALIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA E IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MICUCCI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007 (Gara: SUDITALIA – TIRRENO del 25.3.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni della Società reclamante non possono essere condivise, posto che la tipologia dei fatti addebitati al calciatore MICUCCI TIZIANO (calcio ad un avversario e frase offensiva nei riguardi del direttore di gara) risultanti dal referto arbitrale che giova ribadire, è da considerare fonte privilegiata di prova, viene abitualmente sanzionata con provvedimenti di squalifica pari a quelli irrogati dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe; Che parimenti infondato appare il ricorso per quanto attiene l’ammenda di € 150 a carico della Società non avendo quest’ultima indicato alcun elemento utile a sovvertire le risultanza del referto arbitrale; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo della Società POL. SUDITALIA e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore MICUCCI TIZIANO per 3 gare nonché l’ammenda di € 150,00 a carico della società reclamante. La tassa reclamo va incamerata.
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