COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELMONTE CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELMONTE CASTELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 31 DEL 15.3.2007 (Gara: SPORTING CASSINO – BELMONTE CASTELLO del 10.3.2007 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELMONTE CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELMONTE CASTELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 31 DEL 15.3.2007 (Gara: SPORTING CASSINO – BELMONTE CASTELLO del 10.3.2007 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili; che in effetti, sugli spalti, erano presenti numerosi sostenitori sia della squadra ospitante che della squadra che avrebbe giocato successivamente; che inoltre il fatto che l’autovettura dell’arbitro era parcheggiata all’esterno dell’impianto, in una zona non sorvegliata e non esclude che autore del danno all’autovettura sia stato un sostenitore del BELMONTE CASTELLO; tutto ciò premesso e considerato DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda a carico della Società BELMONTE CASTELLO da € 150 a € 75, confermando l’obbligo di risarcimento del danno. La tassa reclamo va restituita.
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