COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANTELMO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2007 A CARIOCO DEL CALCIATORE D’ANDREA MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 19.4.2007 (Gara: CANTELMO CALCETTO – CANVASS del 14.4.2007 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANTELMO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2007 A CARIOCO DEL CALCIATORE D’ANDREA MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 19.4.2007 (Gara: CANTELMO CALCETTO – CANVASS del 14.4.2007 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante impugna la decisione adottata dal Giudice di primo grado, sostenendo l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore incolpato non avrebbe volontariamente scagliato il fratino che indossava contro l’arbitro ma lo avrebbe lanciato verso un compagno di squadra che non lo avrebbe afferrato e l’indumento sarebbe caduto ai piedi del direttore di gara; osservato per contro che l’arbitro, in sede di referto, descrive il comportamento del calciatore, senza ombra di dubbio, come volontario, confermando che l’indumento scagliato dal calciatore D’ANDREA è caduto a circa 30 cm di distanza dall’arbitro; rilevato che la sanzione adottata appare effettivamente lievemente eccessiva, rispetto agli addebiti; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore D’ANDREA MASSIMILIANO dal 31.5.2007 al 14.5.2007. La tassa reclamo va restituita.
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