COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ CAPODIMONTE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ CAPODIMONTE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società CAPODIMONTE, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2006. La società ha presentato controdeduzioni. La Società deferita ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con la materiale impossibilità di disporre di un numero adeguato di giovani, stante i pochi abitanti (circa 1700) del Paese. Ritiene la Commissione che le giustificazioni non valgono, pur nelle loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra centri più o meno piccoli, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle Società. La A.S. CAPODIMONTE, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del Comune, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto delle obiettive difficoltà e dei problemi organizzativi denunciati. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, tenuto conto che la predetta Società è incorsa nella stessa violazione anche nella stagione sportiva precedente; DELIBERA • di comminare alla A.S. CAPODIMONTE l’ammenda di € 600.
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