COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLICCIA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 5.4.2007 (Gara: FONDI – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO dell’1°.4.2007 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLICCIA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 5.4.2007 (Gara: FONDI – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO dell’1°.4.2007 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ha invocato una riduzione della sanzione, deducendo che il gesto compiuto dal calciatore PELLICCIA nei confronti dell’avversario sarebbe stato causati da un comportamento provocatorio di quest’ultimo; la richiesta non può essere accolta, in quanto la misura complessiva della sanzione comminata dal Giudice Sportivo si ricollega alle pene edittali minime previste dall’art. 14 bis a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva, rispettivamente per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e per condotta violenta nei confronti di un calciatore. Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per 4 gare a carico del calciatore PELLICCIA GIUSEPPE. La tassa reclamo va incamerata.
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