COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI POMEZIA AVVERSO LA POSIZIONE DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETA’ PORTUENSE PARTECIPANTI ALLA GARA CITTA’ DI POMEZIA – PORTUENSE DEL 15.4.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 26/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI POMEZIA AVVERSO LA POSIZIONE DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETA’ PORTUENSE PARTECIPANTI ALLA GARA CITTA’ DI POMEZIA – PORTUENSE DEL 15.4.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori della Società PORTUENSE in quanto la Società non era in possesso del tabulato meccanografico la qual cosa non ha consentito il controllo della regolare posizione dei calciatori iscritti in distinta;
ritenuto che il reclamo ha chiaro contenuto “esplorativo” e quindi va dichiarato inammissibile poichè assolutamente generico e privo di motivazione;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
CITTA’ DI POMEZIA – PORTUENSE 1 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
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