COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO DI QUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 5-4-2007 GARA ROMAN – COM. QUARTIERE TORRE MAURA DELL’ 1-4-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO DI QUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 5-4-2007 GARA ROMAN – COM. QUARTIERE TORRE MAURA DELL’ 1-4-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe;
sentita la società reclamante come da richiesta;
sentito l’Arbitro in sede di supplemento di referto;
rilevato che la reclamante, a sostegno dell’impugnazione, rileva come dallo stesso referto di gara non sia possibile risalire ad alcuna responsabilità dei propri sostenitori e tesserati in merito agli occorsi che hanno portato l’Arbitro a sospendere la gara al 35’ del secondo tempo decidendone la prosecuzione pro-forma;
osservato che l’assunto della reclamante trova riscontro sia nel referto di gara, ove effettivamente non si ravvisano elementi a sostegno dalla sanzione comminata, sia in quanto emerso nel supplemento di referto, ove il direttore di gara non ha aggiunto elementi ulteriori a quanto già descritto nel primo rapporto e quindi la sanzione comminata va revocata;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita
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