COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CANTALUPO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE GIAMBERNARDINI RENATO, SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE RAMAZZOTTI JACOPO, SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ANIMATI ALESSIO E FINO AL 1°.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SABURRI FLAVIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 37 DEL 19.4.2007 (Gara: CANTALUPO – TORRI IN SABINA del 14.4.2007 – Campionato Jun. Prov. Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CANTALUPO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE GIAMBERNARDINI RENATO, SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE RAMAZZOTTI JACOPO, SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ANIMATI ALESSIO E FINO AL 1°.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SABURRI FLAVIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 37 DEL 19.4.2007 (Gara: CANTALUPO – TORRI IN SABINA del 14.4.2007 – Campionato Jun. Prov. Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante, a sostegno dell’impugnazione, deduce l’ingiustizia delle sanzioni irrogate in quanto basate su di una ricostruzione dei fatti assolutamente erronea ed infondata; osservato preliminarmente che la sanzione a carico dell’allenatore GIAMBERNARDINI RENATO non è impugnabile ai sensi dell’articolo 41 comma 3 lett. b C.G.S.; ritenuto per contro che le osservazioni della reclamante non possono trovare ingresso in questa sede in quanto la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara assume per la Commissione il valore di fonte di prova privilegiata e non merita censure di sorta; osservato infine che la sanzione irrogata alla Società e quella relativa al calciatore RAMAZZOTTI JACOPO sono pienamente congrue e rispondenti agli occorsi mentre le sanzioni a carico dei calciatori ANIMATI e SABURRI possono essere solo lievemente ridimensionate alla luce degli effettivi addebiti e della misura sanzionatoria adottata in analoghe fattispecie; DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte in cui impugna la sanzione di squalifica di 4 gare a carico dell’allenatore GIAMBERNARDINI RENATO; di respingere il reclamo nella parte relativa alla sanzione dell’ammenda di € 100 a carico della Società CANTALUPO e della squalifica fino al 31.10.2007 a carico del calciatore RAMAZZOTTI JACOPO; di accogliere parzialmente il reclamo relativamente ai calciatori ANIMATI ALESSIO e SABURRI FLAVIO riducendo la squalifica per il primo dal 30.6.2007 al 31.5.2007 e per il secondo dal 1°.6.2007 al 18.5.2007. La tassa reclamo va restituita.
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