COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 18.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 19.4.2007 (Gara: N.S. LA RUSTICA – FONDI del 15.4.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 18.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 19.4.2007 (Gara: N.S. LA RUSTICA – FONDI del 15.4.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante deduce a sostegno dell’atto di impugnazione l’eccessività della sanzione irrogata in quanto, a suo dire, il calciatore DI FAZIO non avrebbe commesso alcunché e l’arbitro sarebbe stato indotto ad espellerlo a seguito dell’indicazione di un calciatore avversario; osservato che il direttore di gara ha confermato invece di aver espulso il calciatore in questione su segnalazione dell’assistente che l’ha indicato senza esitazione; ritenuto infine che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata, assumendo talune considerazioni svolte dalla reclamante in ordine alla effettiva dinamica degli occorsi ed alla situazione ambientale in cui si sono svolti; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore DI FAZIO LUCA dal 18.5.2007 all’11.5.2007. La tassa reclamo va restituita.
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