COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE APPODIA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 29.3.2007 (Gara: VIS SUBIACO – EDIPROROMA del 24.3.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE APPODIA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 29.3.2007 (Gara: VIS SUBIACO – EDIPROROMA del 24.3.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la reclamante ha dedotto che il calciatore APPODIA, mentre con fare concitato cercava di impedire l’estrazione del secondo cartellino giallo, aveva urtato in maniera del tutto fortuita ed involontaria il volto dell’arbitro, che infatti non aveva subito alcun danno o dolore. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato, in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, dopo la seconda ammonizione, il calciatore APPODIA aveva tentato di sottrargli il cartellino, ma non essendovi riuscito, aveva poi “appoggiato” la mano sul suo volto, ritraendola subito dopo resosi conto del gesto; alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, deve quindi escludersi ogni intento di natura violenta nei confronti di quest’ultimo e pertanto andrà rivisitata la sanzione inflitta al calciatore, dovendo riportare la stessa alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore APPODIA DANIELE dal 31 dicembre 2008 al 30 settembre 2007. La tassa reclamo va restituita.
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