COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 COMMA 4 LETTERA B DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL BOCCEA E DEL SUO PRESIDENTE MELITO CLAUDIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 COMMA 4 LETTERA B DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL BOCCEA E DEL SUO PRESIDENTE MELITO CLAUDIO Il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio la società Real Boccea ed il suo presidente Sig. Claudio Melito per violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. e degli artt. 43 comma 1, 2 e 3 e 34 comma 3 lett a) e b) delle N.O.I.F. per aver omesso di far sottoporre a visita medica, volta all’accertamento dell’idoneità specifica alla attività sportiva del calciatore Gabriele Pisano. La società deferita ritualmente convocata si è presentata ed ha addotto le seguenti giustificazioni: a) in effetti il cartellino del calciatore Pisano era stato inoltrato senza che il calciatore fosse stato sottoposto a visita medica; b) contestualmente alla firma al calciatore era stata consegnata la richiesta per la sottoposizione a visita medica di idoneità sportiva; c) da quel momento non avevano avuto più alcun contatto con il calciatore che non aveva partecipato ad allenamenti e tantomeno a gare. Dagli atti acquisiti dall’Ufficio Indagini l’assunto della società è risultato verosimile, in quanto effettivamente il calciatore si sottopose ben prima dell’inizio della stagione sportiva, esattamente il 5-8-2005, a visita medica presso una struttura specialistica convenzionata ed in quella occasione gli venivano prescritti degli accertamenti che però non venivano mai consegnati alla predetta struttura che operava la segnalazione di sospensione dall’attività agonistica agli organi federali. E’ inoltre documentato che il calciatore non ha mai partecipato a gare ufficiali. A fronte di questi dati è evidente che la violazione sussiste, in quanto la irregolarità deriva dall’invio del cartellino per il tesseramento prima che il giovane atleta abbia conseguito l’idoneità, ma fortunatamente il vulnus al regolamento si è rivelato scevro di qualsiasi conseguenza pratica in quanto il calciatore non ha partecipato ad eventi agonistici. La sanzione quindi può essere contenuta nei limiti di cui al dispositivo, pur sottolineando la Commissione che in tema di accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva l’osservanza delle norme deve essere assoluta e non consente deroghe e l’eventuale utilizzo di calciatori privi di idonea documentazione di idoneità costituisce violazione gravissima e foriera di ben altre conseguenze disciplinari. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Riconosciuti i deferiti degli addebiti rispettivamente ascritti, di comminare alla Società A.S. Real Boccea l’ammenda di € 100,00 ed al Suo Presidente Melito Claudio l’inibizione di giorni 15. Si comunichi agli interessati
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